FAQ
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Domande frequenti
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
2. CONVENZIONAMENTO DEI CONFIDI
Il Gestore pubblica sul sito www.cassacommercioliguria.it la richiesta di manifestazione di interesse rivolta ai Confidi, che possono richiedere il convenzionamento, per la presentazione delle richieste di ammissione agli strumenti agevolativi.
Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi debitamente compilato, firmato digitalmente, dovrà essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.cassacommercioliguria.it e corredato dai documenti previsti dal Regolamento.
Il Gestore dello strumento verifica la completezza della documentazione trasmessa ed in caso di documentazione completa, il Gestore perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle richieste.
3. OPERAZIONI AMMISSIBILI
Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore, nel rispetto dei massimali previsti dal presente Regolamento, a sostegno dei prestiti e delle operazioni di locazione finanziaria che presentano le seguenti caratteristiche:
- importo ammissibile minimo della singola operazione: € 10.000,00;
- importo ammissibile massimo della singola operazione: € 500.000,00;
- durata minima non inferiore a 6 mesi.
Sono ammissibili le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale.
Per maggiori informazioni controllare l’art. 7 dell’Avviso di riferimento.
4. INDICAZIONI ASSEGNAZIONI CUP
I Regolamenti prevedono che i giustificativi di spesa successivi alla domanda debbano contenere gli estremi del CUP comunicato dal gestore e che per le spese antecedenti il CUP venga riportato nella quietanza. La disposizione costituisce l’applicazione della norma nazionale introdotta con l’art. 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. La norma nazionale dispone infatti che “le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.” La Legge stabilisce che l’obbligo non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell’ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione e che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. Sulle disposizioni della legge in esame sono stati peraltro forniti recentemente chiarimenti di dettaglio con apposita circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08.01.2025, formulati con l’obiettivo di fornire indicazioni uniformi per la corretta applicazione della norma, che, in ordine all’art. 7, comma 1, lettera d) del Decreto Legge, precisa, tra l’altro, che “per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura” e che “le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa; la stessa disposizione indica la possibilità di inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di individuare diverse modalità dimostrative”. Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle disposizioni dei Regolamenti, tutte le fatture successive all’attribuzione del CUP devono riportare gli estremi del medesimo comunicati dal gestore, mentre per le spese antecedenti deve essere data dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato nella documentazione di dichiarazione del pagamento (es. bonifico, lettera di quietanza liberatoria del creditore, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario).